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Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.

 

 

informativa accesso civico

https://ics1lavello.edu.it/accesso-civico

Modulo richiesta di Accesso Civico semplice ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)


Istanza di Accesso Civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)

Modulo richiesta di Accesso Civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013

Istanza di Accesso Civico ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013 (generalità degli Atti)

Modulo richiesta accesso documentale (L. 241/1990)

Istanza di Accesso agli Atti ai sensi della Legge 241/1990 (per diritto soggettivo o interesse legittimo)

 

Privacy

 

Informativa agli studenti e alle loro famiglie

Informativa al personale

Informativa INVALSI

 

Informativa iscrizioni

 

Informativa ai fornitori

 

INFORMATIVE PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 FOR EDUCATION

Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi Microsoft - Ultimo Aggiornamento: 1° gennaio 2023

 

 

 

 

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2.Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

 

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